Produzione vegetale in generale e campicoltura
Nel 2024 la Confederazione ha versato complessivamente 87,5 milioni di franchi per le misure relative alla produzione vegetale. A partire dal 2027 il sostegno alla produzione indigena di zucchero tornerà presumibilmente a essere regolamentato in maniera dettagliata a livello d’ordinanza, dopo che il Parlamento lo aveva provvisoriamente disciplinato a livello di legge.
La Confederazione promuove la produzione vegetale integrando in parte la protezione doganale con misure specifiche. Nel settore campicolo versa contributi per singole colture definiti in base a determinati principi e un supplemento per i cereali riferito alla superficie. Introdotto nel 2019, il supplemento per i cereali ha sostituito i contributi all’esportazione concessi dalla Confederazione per le materie prime cerealicole.
Nel settore frutticolo la Confederazione eroga contributi per misure di valorizzazione della frutta svizzera, in quello vitivinicolo cofinanzia il controllo della vendemmia.
Nel 2024 il 77 % dell’importo totale previsto per queste misure è stato destinato alla promozione di singole colture, il 18 % al supplemento per i cereali, il 4 % alla valorizzazione della frutta e l’1 % al controllo della vendemmia.

© Agroscope, Nicola Cuti
Misure 2024
| Misura/Coltura | Cereali | Leguminose a granelli | Semi oleosi | Patate | Barbabietola da zucchero | Sementi | Verdura, vitivini-coltura | Frutta |
| Protezione doganale1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Contributi di valorizzazione | X2 | |||||||
| Contributi di superficie specifici | X4 | X | X | X | X3 |
1) A seconda dello scopo di utilizzo o della voce di tariffa non vi è imposizione doganale o vengono applicati dazi ridotti.
2) Riguarda solo una parte del raccolto (riserva di mercato per concentrati di succo di mela e di pera / compensazione parziale della differenza tra il prezzo alla produzione estero e quello svizzero per la fabbricazione di prodotti a base di bacche, frutta a granelli e frutta a nocciolo).
3) Solo per patate, mais, nonché graminacee e leguminose da foraggio.
4) Eccetto mais da granella.
Fonte: UFAG
Sostegno alla produzione di zucchero a partire dal 2027
Effetti della liberalizzazione del mercato zuccheriero dell’UE
Dal 2005 nel commercio tra l’UE e la Svizzera vige la reciproca rinuncia a provvedimenti di compensazione dei prezzi per lo zucchero contenuto nei prodotti agricoli trasformati. Affinché l'industria alimentare svizzera dedita alla trasformazione dello zucchero possa importarlo a prezzi simili a quelli dell'UE, dal 2006 la Confederazione calcola la protezione doganale per lo zucchero in base alla differenza tra il prezzo dell'UE e quello del mercato mondiale. Nel 2013 l’UE aveva deciso che nel 2017 avrebbe abbandonato il regime delle quote zucchero. A seguito di questa decisione, fino al 2017 i produttori di zucchero dell’UE avevano aumentato costantemente i loro volumi di produzione, il che aveva provocato un netto calo temporaneo dei prezzi sia nell'UE sia all'importazione. Anche in Svizzera i produttori avevano reagito a questa decisione incrementando la coltivazione delle barbabietole da zucchero. Con una superficie coltivata di 21 000 ettari e una produzione di zucchero di 304 000 tonnellate, nel 2014 erano stati toccati livelli mai raggiunti prima. La Schweizer Zucker AG aveva quindi ridotto la quota di produzione, con conseguente diminuzione della superficie coltivata a barbabietole. Il calo dei prezzi dello zucchero a seguito dei prezzi bassi all’importazione aveva provocato una diminuzione dei prezzi delle barbabietole anche in Svizzera.
Sostegno alla produzione di zucchero fino al 2026
L’iniziativa parlamentare 15.479 «Basta svendere lo zucchero! Per la salvaguardia dell’economia indigena dello zucchero» chiedeva di garantire la redditività della produzione indigena di zucchero e di barbabietole attraverso la protezione doganale. Anticipando la decisione del Parlamento, il Consiglio federale aveva temporaneamente aumentato di 300 franchi il contributo per singole colture per le barbabietole da zucchero, portandolo a 2100 franchi l’ettaro per gli anni 2019–2021, e fissato a 7 franchi il quintale il dazio minimo applicabile nello stesso periodo per lo zucchero. Con la modifica degli articoli 19 e 54 della legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (legge sull’agricoltura, LAgr; RS 910.1), il Parlamento aveva prorogato fino al 2026 i due elementi di sostegno e introdotto un contributo supplementare di 200 franchi l’ettaro a favore delle barbabietole coltivate secondo i requisiti dell'agricoltura biologica o della produzione integrata.
Soluzione sostitutiva per il sostegno dopo il 2026
Le commissioni incaricate dell’esame preliminare di entrambe le Camere federali avevano dato seguito alle iniziative depositate dai Canton di Turgovia (22.322) e Berna (23.302) che chiedevano di mantenere il grado di autoapprovvigionamento della Svizzera in zucchero indigeno almeno al livello degli anni precedenti e di garantire un sostegno a progetti di ricerca tesi a promuovere un orientamento ecologicamente sostenibile della coltivazione delle barbabietole da zucchero.
L’UFAG aveva quindi istituito un gruppo di lavoro per garantire che la soluzione sostitutiva venisse attuata in modo conforme al livello, ovvero in un’ordinanza. In relazione al sistema di protezione doganale, i documenti per la procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2025 contenevano una proposta elaborata dalla categoria e un’alternativa dell’UFAG, il quale l’aveva motivata indicando che siccome il prezzo dello zucchero svizzero dipende dalla protezione doganale riteneva problematico considerarlo nel prezzo di riferimento, come proposto dalla categoria, che la determinazione del prezzo di riferimento a partire dai prezzi rilevati a cadenza mensile nei cinque anni precedenti avrebbe sganciato il mercato dello zucchero svizzero da quello dell’UE e che, essendo le importazioni di zucchero soggette a protezione doganale anche quando i prezzi internazionali sono elevati, avrebbero potuto esserci ripercussioni negative sulla competitività degli addetti alla trasformazione dello zucchero all’interno del Paese.
Tuttavia, visti i risultati della consultazione, il Consiglio federale aveva infine deciso nell'autunno 2025 di applicare, dal 2027, il sistema di protezione doganale per lo zucchero secondo la proposta della categoria e di mantenere il contributo per singole colture di 2100 franchi l’ettaro a favore delle barbabietole.
Contributi per singole colture in campicoltura
Nel 2024 è stata promossa in particolare la coltivazione della barbabietola da zucchero e dei semi oleosi tramite l’erogazione di un importo totale rispettivamente di circa 35 e 25 milioni di franchi. I contributi per le altre colture sono stati nettamente inferiori.
Contributi 2024 in virtù dell’ordinanza sui contributi per singole colture (OCSC)
| Coltura | Superficie | Contributo | Totale | |
| ha | fr./ha | in 1 000 Fr. | ||
| Barbabietola da zucchero | 16 660 | 2 100 | 34 986 | |
| Barbabietole da zucchero | Contributo supplementare | 7 832 | 200 | 1 566 |
| Semi oleosi soia escl. | 31 305 | 700 | 21 914 | |
| Soia | 3 194 | 1 000 | 3 194 | |
| Piante proteiche | 4 416 | 1 000 | 4 416 | |
| Sementi di patate e mais | 1 504 | 700 | 1 053 | |
| Sementi di graminacee e leguminose da foraggio | 442 | 1 000 | 442 | |
| Riduzioni/acconti e pagamenti suppletivi, ecc. | –85 | |||
| Totale | 67 486 |
Fonte: UFAG
In virtù dell’articolo 54 della legge sull’agricoltura (LAgr), vengono versati contributi per singole colture per la coltivazione di semi oleosi, leguminose a granelli, barbabietole da zucchero nonché per la produzione di sementi (patate, mais, graminacee da foraggio e leguminose da foraggio). Per ragioni pratiche (stessi processi), l’esecuzione della misura avviene insieme ai pagamenti diretti.
Supplemento per i cereali
Nel 2024 il supplemento per i cereali ammontava a 134 franchi per ettaro. Pertanto, sono stati versati complessivamente 15,6 milioni di franchi.
Supplemento per i cereali 2024
| Superficie | Totale | Supplemento |
| ha | in 1 000 fr. | fr./ha |
| 121 486 | 15 646 | 134 |
L’importo del supplemento per i cereali, versato come contributo di superficie, è stabilito in funzione dei mezzi finanziari iscritti a preventivo (15,8 mio. fr. per il 2024) e della superficie cerealicola che dà diritto ai contributi. La base legale del supplemento per i cereali è l’articolo 55 LAgr.
Informazioni complementari
Link al sito web dell’UFAG:
Il mio Rapporto agricolo
Selezione:
Crea il tuo rapporto agricolo. Alla rubrica «Servizi» è disponibile una sintesi di tutti gli articoli.




































































































